Bei e Bper a sostegno crescita economica e transizione ecologica
Siglati due accordi per 650 mln euro, stimata attivazione investimenti per oltre 1,7 mld di cui un terzo nel Mezzogiorno
Supportare la crescita economica e la transizione ecologica delle imprese italiane, con particolare attenzione a progetti basati nel Mezzogiorno e alla transizione climatica. Questi sono fra gli obiettivi principali degli accordi per complessivi 650 milioni di euro siglati oggi a Milano da Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei, e Flavia Mazzarella, presidente di Bper Banca. A fronte di questo intervento finanziario della Bei, si stima che verranno attivati investimenti nell’economia per oltre 1,7 miliardi di euro, di cui un terzo nelle regioni del Mezzogiorno.
Nel dettaglio, la Bei fornirà un finanziamento diretto al Gruppo Bper Banca (Bper Banca e Banco di Sardegna) fino a 500 milioni di euro nei prossimi tre anni, di cui la prima tranche da 200 milioni firmata oggi, e un contratto di garanzia da 150 milioni di euro. Quest’ultimo rappresenta il primo accordo firmato in Italia sotto forma di garanzia diretta Bei prestito per prestito su nuova finanza concessa a Mid Cap. La garanzia, denominata Linked Risk Sharing, coprirà fino al 50% del nuovo prestito, ovvero finanziamenti per investimenti e sostegno al capitale circolante di Mid Cap italiane, ossia quelle imprese che impiegano da 250 a 3.000 addetti. Bper creerà un portafoglio di nuovi prestiti per un ammontare totale fino a 300 milioni di euro, aumentando così la propria capacità di prestito e offrendo alle imprese accesso a finanziamenti a condizioni vantaggiose sotto forma di tassi di interesse ridotti, scadenze più lunghe, e minori requisiti di garanzie.
E' la seconda volta, prosegue la nota, che Bei sceglie Bper come banca pilota per l’Italia per i suoi strumenti in garanzia, il Linked Risk sharing arriva dopo il Life 4 energy, prodotto di finanziamento per l’efficienza energetica che Bper ha gestito in esclusiva dal 2017 al 2023. Il finanziamento da 200 milioni di euro rappresenta invece la prima tranche di un limite di credito più ampio, fino a 500 milioni di euro, che mira a finanziare il fabbisogno di investimenti e capitale circolante delle piccole e medie imprese italiane. Le risorse della Bei verranno veicolate a favore delle imprese attraverso le reti e le filiali di Bper Banca e Banco di Sardegna, e di Sardaleasing, fabbrica prodotto del Gruppo Bper. L’operazione contribuirà a mobilitare investimenti per oltre 1,4 miliardi di euro nell’economia reale, di cui circa il 30% dedicato a progetti che contribuiscono agli obiettivi ambientali, e circa il 40% dedicato a progetti sviluppati nelle regioni del Mezzogiorno.
"Gli accordi siglati oggi contribuiscono a rafforzare ulteriormente la relazione con Bper e dimostrano la vicinanza della Bei alle piccole e medie imprese italiane, che sosteniamo ogni anno in media con circa 3 miliardi di euro", ha commentato Vigliotti. "La collaborazione con il sistema bancario è fondamentale per raggiungere il maggior numero di imprese sul territorio e promuovere i due grandi obiettivi trasversali della Bei, ovvero l’azione climatica e la coesione economica", ha concluso.
"La firma di questi accordi rappresenta un passo significativo nella nostra partnership di lunga data con la Bei", ha commentato Mazzarella. "Siamo onorati di essere stati selezionati come intermediario innovativo e attento, incaricato di gestire prodotti esclusivi che mirano a sostenere le imprese durante un periodo cruciale di transizione economica e ambientale. La fiducia accordata dalla Bei a Bper, anche attraverso la firma per la prima volta in Italia di un’intesa sotto forma di garanzia diretta, rafforza ulteriormente il nostro impegno nel sostenere le Pmi e le Mid Cap, giocando un ruolo cruciale nel favorire la competitività e nello stimolare lo sviluppo sostenibile. Vogliamo infatti - ha proseguito - rafforzare ulteriormente il nostro ruolo chiave nella promozione della coesione economica e di importante partner e consulente delle imprese, impegnandoci a fornire soluzioni finanziarie su misura per le esigenze di quelle aziende che desiderano svilupparsi in un ambiente economico in rapida evoluzione", ha concluso la presidente di Bper.
Economia
Intesa Sanpaolo, piano per 3.000 esodi volontari
Prime uscite a fine anno, confronto con sindacati dal 26 settembre
Sarebbe pronto un piano di Intesa Sanpaolo per 3.000 esodi volontari. Secondo quanto fanno sapere fonti sindacali, l'istituto lo ha annunciato questa mattina durante un incontro tra i rappresentanti del gruppo e i coordinamenti dei sindacati aziendali.
Tra i dettagli emersi dall'incontro, il piano è aperto a chi matura il diritto alla pensione entro dicembre 2028 e le prime uscite sono programmate a partire dal 31 dicembre prossimo. Il confronto tra azienda e sindacati per la trattativa, fanno sapere infine le fonti, che comprende anche la definizione delle assunzioni, prenderà il via il 26 settembre.
Economia
Salone Nautico, Cecchi (Conf. Nautica): “Ogni...
Il presidente di Confindustria Nautica: "Governo Meloni mostra sensibilità al settore che prima non c’era"
“Come ricordato in occasione della presentazione alla stampa, ogni Salone Nautico rappresenta un traguardo sempre diverso, in questo caso è anche un traguardo personale, poiché è il mio ultimo Salone in veste di presidente di Confindustria Nautica. Tra alcuni mesi terminerò il mio mandato: sono stati sei anni veramente intensi, durante i quali ho avuto il privilegio di rappresentare l'industria della nautica da diporto, una delle quattro eccellenze del Made in Italy". Sono le parole di Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica, in occasione della prima giornata del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova, in svolgimento fino al 24 settembre e la cui edizione 2024 è intitolata 'We are made of sea'.
Il Salone Nautico non è solo un appuntamento irrinunciabile per il mercato internazionale della nautica e per gli appassionati del mare, ma anche una piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore. "La visita della presidente del consiglio Giorgia Meloni, lo scorso anno - prosegue Cecchi - non è stata una circostanza. Infatti, con i ministeri delle Infrastrutture, delle Politiche del Mare e del Made in Italy abbiamo iniziato un percorso che deve continuare - e accelerare - e che ha posto le basi di un cambiamento, a cominciare da come tutte le istituzioni pubbliche percepiscono oggi il nostro settore”.
"È notizia di ieri che i 14 ministri competenti hanno firmato il regolamento di attuazione del codice della nautica, presentato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, cosa non riuscita ai tre ministri che lo hanno preceduto. La firma è arrivata prima dell’apertura del Salone - aggiunge il presidente di Confindustria Nautica - come il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi mi aveva rassicurato sarebbe stato. Grazie al ministro Adolfo Urso siamo entrati a pieno titolo nelle politiche del Made in Italy, assieme al legno, all’arredo, alla moda e all’agroalimentare. Con il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, abbiamo lavorato a un nuovo pacchetto di norme di semplificazioni al ddl Blue Economy, necessario per competere al meglio con i Paesi nostri concorrenti. Questo percorso va rafforzato e tutti i progetti vanno messi a terra rapidamente, ma certamente registriamo una sensibilità che prima non c'era”.
Economia
Confimi-Confsal, ecco il primo Contratto di lavoro...
Il primo Contratto di lavoro multimanifatturiero siglato da Confimi Industria e da Confsal e p resentato oggi si articola in due parti. La parte prima raccoglie le norme di carattere generale che riguardano i principi contrattuali e i sistemi di tutela e benessere del lavoratore, i quali prescindono dalla natura dei singoli processi produttivi e sono applicabili a tutti i settori e in tutti i comparti configurandosi come norme universali. E la parte seconda, in continuità con la parte prima, raggruppa invece le norme di carattere settoriale, che disciplinano aspetti particolari di alcuni istituti contrattuali sulla base delle peculiarità dei diversi processi produttivi e anche delle prassi contrattuali che caratterizzano i vari settori economici.
Le norme generali, contenute nella prima parte, si articolano in tre sezioni principali. La sezione I disciplina l'articolazione e funzione della contrattazione collettiva di lavoro, le relazioni sindacali e in particolare la partecipazione dei lavoratori, la libertà e l’attività sindacale. La sezione II costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro disciplina le varie tipologie contrattuali norme specifiche per i quadri, la classificazione e inquadramento del personale, la struttura del trattamento economico le esternalizzazioni, norme di comportamento e disciplinari. La sezione III riguarda il sistema di tutela e benessere dei lavoratori disciplinando in particolare la contrattazione come politica attiva del lavoro, bilateralità’ e sistema di welfare contrattuale i congedi, permessi e aspettative; la tutela della maternità e della genitorialità; la tutela contro le discriminazioni e limiti ai poteri datoriali; la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il patto di responsabilità sociale aziendale.
Le norme settoriali, contenute nella seconda parte, completano e dettagliano le norme generali, integrandole attraverso una contestualizzazione settoriale. In particolare esse disciplinano: strumenti della bilateralità e contribuzioni; profili professionali impegnati nel singolo settore e relativo inquadramento nei livelli; minimi salariali tabellari ed elementi retributivi aggiuntivi; le norme integrative per la sicurezza; regimi orari e altri aspetti dell’organizzazione aziendale e della prestazione lavorativa.
I livelli di contrattazione del nuovo contratto sono i due classici livelli: 1° e 2° livello. Il 1° è quello nazionale, il 2° è principalmente quello aziendale ma può riguardare, con accordi territoriali, ambiti provinciali o territoriali, quali ad esempio l’accordo regionale per l'istituzione della retribuzione premiale e l’accordo regionale per l'istituzione del welfare contrattuale aziendale (anche in assenza di rappresentanze sindacali in azienda). La delega alla contrattazione di 2° livello è subordinata al divieto di deroghe peggiorative, nonché a limiti e condizioni alla contrattazione di prossimità pur se essa è prevista per legge.
Una contrattazione di qualità statuisce alcuni principi fondamentali: l’inscindibilità, l’inderogabilità, l’ultrattività. Il principio dell’Inscindibilità afferma che le norme dei contratti collettivi sono correlate e inscindibili e che non è ammessa un’applicazione parziale dei contratti. Il principio dell’inderogabilità afferma che i contratti individuali di lavoro devono uniformarsi alle disposizioni del Ccnil; clausole difformi si intendono sostituite di diritto e si può derogare solo con trattamenti di miglior favore. Il principio dell’ultrattività stabilisce che i contratti collettivi di qualsiasi livello, se non rinnovati in tempo, continuano a produrre i loro effetti fino al rinnovo. L’indennità di vacanza contrattuale subentra in caso di ritardo nel rinnovo.
Una contrattazione di qualità è caratterizzata da completezza, omogeneità e innovazione. La completezza si traduce in un’articolazione esaustiva e chiara di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, dalla costituzione all’estinzione. La omogeneità risponde all’esigenza di assicurare una regolamentazione uniforme per tutti i lavoratori, in ogni settore produttivo di appartenenza. L’innovazione si traduce nell’introduzione di istituti innovativi diretti a garantire una disciplina del rapporto di lavoro conforme alle dinamiche socio-economiche, in una prospettiva di tutela del lavoratore e di produttività dell’impresa.
Il Ccnil introduce il preavviso attivo, un istituto di carattere innovativo che rappresenta una misura di tutela dei lavoratori e si configura come una misura di politica attiva del lavoro. Nel caso in cui la programmazione economica dell’azienda imponga la risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento per giusto motivo oggettivo), in una prospettiva solidaristica tra le parti del rapporto di lavoro, il datore di lavoro provvede a effettuare una comunicazione all’Ente bilaterale di riferimento al fine di consentire la formazione e la ricollocazione del dipendente in uscita, auspicabilmente prima che il rapporto di lavoro si risolva e il lavoratore diventi disoccupato.
Il contratto dà piena attuazione all’art. 36 della Costituzione secondo cui ai lavoratori deve essere riconosciuta una retribuzione sufficiente e comunque proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto. Le tabelle salariali con i minimi associati a livelli di inquadramento fissa a 9 euro lordi orari il trattamento economico minimo garantito a tutti i lavoratori, a prescindere dal settore economico e dalla zona geografica in cui è resa la prestazione. Il divieto di discriminazione retributiva di genere è accompagnato dall’impegno del datore di lavoro a favorire azioni positive volte a realizzare l’uguaglianza nel regime retributivo e un sistema di monitoraggio con certificazione della parità retributiva.
Gli aspetti retributivi sono articolati in due distinte definizioni: il T.E.B. (Trattamento Economico di Base), all’interno del quale sono ricomprese: la retribuzione tabellare e dunque l’importo retributivo mensile o orario corrispondente a ciascun livello di inquadramento garantito alla generalità dei lavoratori; la tredicesima mensilità, ossia la corresponsione di una mensilità aggiuntiva rispetto alle 12 annuali, proporzionata ai mesi interi di servizio prestato; gli scatti di anzianità, il cui ammontare è espresso in forma percentuale, in una quota non inferiore al 2%; il T.E.G. (Trattamento Economico Globale), comprende invece anche gli elementi retributivi aggiuntivi, quali: l’indennità di qualificazione, l’aumento retributivo per competenza, la gratifica annuale premiale, una retribuzione variabile nella forma di premio correlata ai risultati dell’andamento economico dell’impresa; le maggiorazioni previste per lavoro straordinario; gli aumenti per merito le misure di welfare ed ogni ulteriore indennità.
IL Ccnil disciplina la retribuzione premiale come una forma di salario accessorio a fronte del raggiungimento di determinati obiettivi, sulla base di criteri oggettivi e relativi indicatori, quali: la produttività, l’innovazione, l’assiduità, la qualità, l’efficienza. I premi produzione rappresentano uno strumento importante per favorire la competitività e produttività dell’impresa, consentendo, al lavoratore e all’impresa, di beneficiare di alcuni vantaggi fiscali, pertanto anche nell’aziende del sistema Confimi-Confsal, prive di Rsa, quindi di accordi aziendali, è possibile istituire il premio di produzione attraverso il ricorso agli accordi territoriali, depositati presso l’Itl.
Il contratto collettivo prevede, inoltre, che il lavoratore possa decidere di convertire il proprio premio di produzione in servizi di welfare, in questo caso, la retribuzione premiale sarà totalmente esente da tassazione per il lavoratore, mentre l’azienda potrà dedurre dalle tasse gli importi spesi
Il contratto introduce un principio importante in tema di riconoscimento dell’importanza dell’istruzione e della formazione, che denominiamo principio di qualificazione, sul presupposto che la qualità della prestazione lavorativa è correlata anche a un maggior grado di istruzione. In coerenza con il rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni italiane connesse al quadro europeo EQF - che stabilisce la corrispondenza tra i titoli di studio rilasciati dall’ordinamento italiano e il quadro europeo delle qualifiche - è riconosciuta l’equivalenza tra i livelli di inquadramento e i corrispondenti titoli di studio, associando le conoscenze e le abilità richieste al lavoratore per la prestazione lavorativa corrispondente ad un determinato livello professionale di inquadramento, al completamento di percorsi di istruzione o di formazione professionale.
Pertanto, al lavoratore in possesso o che consegua un titolo di studio superiore rispetto a quello corrispondente al livello di inquadramento, viene riconosciuta un’indennità mensile, denominata indennità di qualificazione, che concorre a formare il trattamento economico globale (Teg), nella misura del 10% della differenza retributiva tra il livello di inquadramento e il livello superiore corrispondente al titolo di studio pertinente alle mansioni svolte e al 5% in caso di titolo non pertinente.
Il Contratto prevede diverse forme di flessibilità organizzativa per incrementare la capacità produttiva dell’impresa e con essa la competitività, fattore di crescita dell’impresa e dell’occupazione. In tal senso, fermo restando il riconoscimento economico ai lavoratori attraverso le maggiorazioni previste per le diverse tipologie di prestazione lavorativa, la flessibilità organizzativa riguarda diversi piani, a partire dalla possibilità dell’ utilizzo degli impianti secondo i vari cicli di produzione. Riguarda anche programmazione dell’orario di lavoro multi periodale, con diversi regimi orari e turnazioni, andando incontro alle variazioni di intensità delle attività produttive, sempre nel rispetto della media settimanale dell’orario normale contrattuale; si prevede anche la possibilità di distribuire l’orario su 4 giorni, di norma fissato a 36 ore a parità di salario.
Le norme generali sul rapporto di lavoro garantiscono forme di flessibilità in ingresso al fine di promuovere politiche occupazionali volte a privilegiare il ricorso al contratto a tempo indeterminato (quale forma privilegiata del rapporto di lavoro) anche facendo ricorso a modalità e condizioni contrattuali differenti, quali: equiparazione della quota del tempo determinato per chiamata diretta alla quota prevista dalla legge per i contratti a termine in regime di somministrazione (il numero dei contratti a termine stipulabile per l’azienda è pari al 30%); le indicazioni di specifiche causali per la stipula di contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi quando sussistono esigenze eccezionali e particolari delle imprese; formazione professionalizzante iniziale, con regime retributivo differenziato in alternativa all’apprendistato,(pur prevedendo la possibilità di avviare le 3 forme di apprendistato) finalizzata ad offrire sin da subito un’occupazione stabile al lavoratore privo di esperienza professionale e che necessita di una formazione professionalizzante iniziale; contratto di lavoro intermittente, in alternativa al ricorso all’agenzia di somministrazione, con o senza obbligo di risposta e relativa indennità di disponibilità.