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Autonomia differenziata, oggi in Senato l’ok al ddl...
Autonomia differenziata, oggi in Senato l’ok al ddl Calderoli: cosa prevede
Dai Livelli essenziali di prestazioni per tutte le regioni alle 23 'funzioni' trasferibili: le misure
Il ddl Calderoli oggi, 23 gennaio, atteso in Aula in Senato per il voto finale del provvedimento che poi passerà al vaglio della Camera, è una delle riforme di programma dell'esecutivo Meloni. La legge messa a punto dal ministro leghista per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, vuole dare attuazione a quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione ai sensi del quale - sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata - possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario, che ne facciano richiesta, forme e condizioni particolari di autonomia in 23 materie. Si va dalla Salute all'Istruzione, dallo Sport all'Ambiente, passando per Energia, Trasporti, Cultura e Commercio Estero.
Livelli essenziali delle prestazioni per tutte le regioni
L'Autonomia differenziata prevede anche la possibilità, da parte delle stesse regioni, di trattenere il gettito fiscale legato alle erogazioni del servizi per l'utilizzo di quelle risorse sul proprio territorio. Le funzioni autonome potranno però essere attribuite solo dopo aver determinato i Lep, i 'Livelli essenziali delle prestazioni', ovvero il livello minimo di servizi da rendere al cittadino in maniera uniforme in tutto il territorio, dalla Val d'Aosta alla Sicilia. Inoltre, per evitare squilibri economici fra le regioni che aderiscono all'autonomia e quelle che non lo fanno, il disegno di legge pensa a misure perequative. Sui tempi: la procedura per l'intesa fra Stato e regione dovrà durare almeno 5 mesi, inclusi i 60 giorni concessi alle Camere per l'esame delle richieste. Le intese potranno durare fino a 10 anni rinnovate o terminate prima, con un preavviso di almeno 12 mesi.
Il Ddl nel dettaglio
Nel merito il ddl 615, recante "Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione" si snoda in 11 articoli. L’articolo 1 indica le finalità del disegno di legge, precisando come lo stesso sia volto a definire i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma. Viene inoltre stabilito che l’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla Costituzione (Lep) e riguardanti tutte le regioni del Paese.
Nel secondo articolo viene normato il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione. Viene previsto che sia la Regione, sentiti gli enti locali e secondo le modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria, a deliberare la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Nel terzo articolo ("Determinazione dei Lep ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione") viene indicata la procedura per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, permettendo al governo di adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi. Nella formulazione dell’articolo 3 si specifica, inoltre, quali sono, tra le materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, quelle in riferimento alle quali i predetti decreti legislativi provvederanno alla determinazione dei Lep.
L’articolo 4 stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai Lep, che può avvenire soltanto dopo la determinazione dei Lep medesimi e dei relativi costi e fabbisogni standard e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. L’articolo 5 prevede l'istituzione di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, con il compito di formulare proposte per l’individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della Regione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oggetto di conferimento. I criteri di determinazione di tali beni e risorse, così come le modalità di finanziamento delle suddette funzioni dovranno essere definiti nell’ambito dell’intesa tra Stato e Regione disciplinata dall’articolo 2 del disegno di legge. Il finanziamento dovrà, comunque, essere basato sulla compartecipazione regionale ad uno o più tributi erariali.
L’articolo 6 prevede che le funzioni trasferite alla Regione possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all’articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie. L’articolo 7 regola la durata delle intese tra Stato e regioni, in un periodo non superiore a dieci anni. Si prevede il rinnovo dell’intesa alla scadenza, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza. Previsto poi che la Presidenza del Consiglio dei ministri, ministero dell’economia e delle finanze o la Regione possono disporre, anche congiuntamente, verifiche e monitoraggi sugli aspetti concernenti il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. L’articolo 8 prevede altre procedure di monitoraggio da parte della Commissione paritetica degli aspetti finanziari connessi all’attuazione dell’intesa.
L’articolo 9 ("Clausole finanziarie") mette nero su bianco la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all’attuazione della legge. In particolare si dispone che il finanziamento dei Lep sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi e degli equilibri di bilancio. Nei commi dell'articolo si sottolinea la necessità di invarianza dell’entità e della proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all’attuazione dei Lep, nonché la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Punto 10 è relativo a "Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale". Qui si stabilisce che siano previste misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione, della solidarietà sociale individuando anche alcune fonti per le relative risorse. La normativa è poi finalizzata ad assicurare l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario attraverso la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali, anche nel quadro dell’attuazione della milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) relativa alla riforma del quadro fiscale subnazionale. L'ultimo articolo, l'undicesimo, oltre a estendere la legge anche alle regioni a statuto speciale e le province autonome, reca la clausola di salvaguardia per l'esercizio del potere sostitutivo del governo. Con l'esecutivo a cui vengono riconosciuti poteri sostitutivi rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni quando si riscontri che gli enti interessati si dimostrino inadempienti, ad esempio per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
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Porta a Porta, invitate 3 esponenti Pd e una direttrice per...
Nessuna delle donne invitate ha potuto partecipare
Nella puntata di Porta a Porta che su Raiuno si è occupata anche di aborto erano state invitate 3 esponenti del Pd e una direttrice di un giornale. Nessuna di loro, però, ha potuto partecipare alla puntata del 18 aprile in cui sono intervenuti solo uomini. La presenza di interlocutori solo maschili è finita sotto i riflettori sui social ed è stata oggetto anche di dichiarazioni di politici.
"La redazione di Porta a Porta fa notare che gli inviti per la trasmissione politica di giovedì 18 aprile sono stati fatti nei giorni precedenti al manifestarsi della polemica. Essendo prevista la presenza del Partito democratico, avevamo invitato tre donne parlamentari del Pd (sostituite alla fine dall’onorevole Zan per la loro indisponibilità) e una direttrice di giornale, anch’essa indisponibile", si legge in una nota di Porta a Porta.
"In ogni caso l’aborto è stato solo uno degli otto temi trattati nella trasmissione di ieri. Gli altri sette erano la guerra, Meloni a Bruxelles, il ricorso del governo contro l’Emilia-Romagna sul fine vita, la discussione sulla foto di Berlinguer nella tessera del Pd, il 5 in condotta e i sondaggi preelettorali. Come sa la stessa interessata, fin dalle 9.47 (prima che uscissero le agenzie con le reazioni polemiche) avevamo valutato la presenza dell’onorevole Sportiello (Movimento 5 stelle) per i Cinque Minuti di oggi, ma la tensione internazionale successiva all’attacco israeliano all’Iran ci costringe ad occuparci di questo. Sarà nostra cura, naturalmente, tornare sul tema alla prima occasione utile", prosegue la nota.
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Fine vita, Pirro (M5s): “In nostro ddl passi...
"Ricorso al Tar contro delibere Giunta Emilia Romagna sono gravissima deriva retrograda"
"Il nostro disegno di legge tratta sia di suicidio assistito che di eutanasia ponendo le stesse condizioni e procedure per l'accesso. Facciamo dei passi ulteriori rispetto alla sentenza della Consulta e non passi indietro come nei ddl della maggioranza". Così all'Adnkronos la senatrice del M5s Elisa Pirro, prima firmataria del ddl 'Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico', che ha denunciato tra l'altro oggi con i Parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Affari Sociali di Camera e Senato "l'estrema gravità" e la "deriva retrograda", "al di là del conflitto istituzionale che si viene a creare", del ricorso al Tar annunciato dal governo contro le delibere della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna che davano attuazione al suicidio medicalmente assistito.
Il ddl pentastellato, d'iniziativa oltre che di Pirro anche delle colleghe a Palazzo Madama Maria Domenica Castellone e Barbara Floridia, è composto da nove articoli e vuole "colmare un vuoto normativo non più giustificabile né secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, né secondo la Corte costituzionale - si legge nel testo - Il Parlamento ha il dovere di affrontare questa problematica senza posizioni precostituite e pregiudizi, avendo ben presente che il contesto ordinamentale è mutato, soprattutto dopo che la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 207 del 16 novembre 2018, si è pronunciata al riguardo". Il ddl prevede garanzia del servizio di suicidio medicalmente assistito e del trattamento eutanasico su tutto il territorio nazionale; inoltre l'inserimento nei Lea e la previsione dell'obiezione di coscienza.
Tra i punti salienti, l'articolo 3 che disciplina le condizioni e i presupposti che consentono il suicidio medicalmente assistito e il trattamento eutanasico, prevedendo che "il soggetto maggiore di età, capace di intendere e di volere, tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale o affetto da una condizione clinica irreversibile, ovvero da una patologia a prognosi infausta che non sia di natura psichiatrica o psicologica, tale da procurargli sofferenze evidenti, insostenibili e irreversibili, può chiedere, in modo inequivocabile e come espressione piena della propria libera autodeterminazione, di sottoporsi al suicidio medicalmente assistito o al trattamento eutanasico"; e l'articolo 5 disciplina le procedure sanitarie e amministrative, prevedendo che le procedure relative al suicidio medicalmente assistito e al trattamento eutanasico siano garantite "dal Servizio sanitario nazionale in strutture adeguatamente attrezzate o, qualora le condizioni del paziente non lo consentano, anche presso il suo domicilio". (di Roberta Lanzara)
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Rai, accordo con Unirai: riconosciuto nuovo sindacato...
C'è l'accordo tra la Rai e Unirai-Figec-Cisal, il nuovo sindacato dei giornalisti, costituito lo scorso 16 dicembre. A quanto apprende l'Adnkronos, è stato appena firmato un protocollo di relazioni industriali e sindacali che riconosce alla nuova sigla una significativa rappresentatività dei giornalisti Rai. Si tratta di un passaggio storico per l’azienda. I sindacati della categoria riconosciuti a viale Mazzini diventano così due.