Cronaca

Val Badia, bimba di 5 anni in seggiovia: perché il gip ha archiviato la denuncia Val Badia, bimba in seggiovia: denuncia archiviata Val Badia, bimba in seggiovia
denuncia archiviata

Val Badia, bimba di 5 anni in seggiovia: perché il gip ha archiviato la denuncia

A Bolzano il fascicolo penale è stato archiviato. La denuncia presentata dai genitori di una bambina di 5 anni contro un maestro di sci altoatesino, nata dopo una risalita in seggiovia in Val Badia avvenuta nel dicembre 2024, non ha superato il vaglio del gip Emilio Schönsberg. I genitori, una coppia di turisti romani, avevano deciso di rivolgersi alla magistratura dopo avere visto il maestro su una seggiola diversa da quella occupata dalla minore. Nel provvedimento richiamato oggi il dato decisivo è un altro: la bambina viaggiava con altri adulti, la fase di accesso e quella di uscita rientravano in una procedura assistita e durante la risalita non si è verificata alcuna anomalia. Per questo l’ipotesi di abbandono di minore è stata esclusa.

La parte che merita attenzione, al di là del fatto di cronaca, riguarda il significato reale di accompagnamento su un impianto di risalita. La posizione del maestro sulla singola seduta, presa da sola, non esaurisce il tema della vigilanza. Sul piano tecnico e penale conta la catena effettiva di protezione che circonda il minore durante il viaggio in seggiovia e nelle due fasi più delicate, imbarco e sbarco. È su questo terreno che si gioca l’archiviazione.

Il punto che chiude il profilo penale

La denuncia si muoveva sul terreno dell’articolo 591 del codice penale, che punisce chi abbandona un minore di quattordici anni affidato alla propria cura o custodia. Nel caso esaminato dal gip, quel vuoto di protezione non è emerso. La risalita è stata letta come una fase ordinaria di lezione collettiva, con il maestro impegnato a sovrintendere l’imbarco del gruppo e con la minore inserita in un contesto già presidiato da adulti presenti sul veicolo e dal personale dell’impianto nelle fasi più sensibili. In termini pratici, la custodia non risultava interrotta e proprio qui si colloca la ragione giuridica dell’archiviazione.

Che cosa significa davvero accompagnamento su una seggiovia

La normativa tecnica ministeriale sugli impianti a fune aiuta a leggere la vicenda senza impressioni superficiali. Le regole fissano una soglia generale per il trasporto dei bambini non accompagnati e, quando entrano in scena gruppi organizzati, impongono ai responsabili di individuare prima dell’imbarco chi accompagna ogni minore. Quel ruolo può essere svolto dal responsabile stesso, da chi ha ricevuto l’affidamento del bambino, compresi i maestri di sci, oppure da persone presenti alla partenza che accettino esplicitamente l’incarico. Gli agenti di stazione, a loro volta, devono verificare la presenza dell’accompagnatore sulla seggiola e seguire con attenzione l’imbarco e lo sbarco, con controllo anche sull’abbassamento della barra. La disciplina arriva fino alla segnaletica obbligatoria all’accesso, dove è previsto l’avviso per i bambini sotto 1,25 metri che possono salire solo se accompagnati. Le condizioni generali 2025/26 di Dolomiti Superski ribadiscono lo stesso principio: il trasporto dei minori avviene sotto la responsabilità dell’accompagnatore, che ne assicura tutela e vigilanza.

Dove nasce l’equivoco che ha acceso il caso

L’equivoco più facile nasce dalla parola “sola”. Nella ricostruzione accolta dal giudice la bambina non affrontava la risalita senza adulti accanto. Il dato contestato era diverso e molto più circoscritto: il maestro si era collocato su un’altra seggiola per seguire il gruppo. È una differenza sostanziale. Un minore davvero privo di accompagnatore aprirebbe un quadro completamente diverso. Un minore inserito in un veicolo con adulti e con personale dell’impianto che presidia le fasi di partenza e arrivo rientra invece in un’altra categoria di rischio e di responsabilità.

L’effetto pratico per famiglie e scuole sci

La decisione chiude un procedimento penale, ma lascia una indicazione operativa molto concreta. Quando un gruppo di bambini arriva alla seggiovia, la sicurezza non dipende soltanto dalla presenza generica del maestro nell’area di partenza. Deve essere chiaro e verificabile chi sale con ogni minore e chi lo assiste nella fase delicata della barra e dello sbarco. Da questo punto di vista la vicenda dice qualcosa che va oltre il tribunale: più la filiera dell’accompagnamento è definita prima dell’imbarco, meno spazio resta a incomprensioni con i genitori e a contenziosi successivi. Qui la tecnica organizzativa e la percezione della sicurezza devono coincidere.

La sequenza che abbiamo verificato coincide con gli elementi pubblicati da ANSA, RaiNews e l’Adige e con la disciplina tecnica riportata in Gazzetta Ufficiale. Il dato finale, letto per intero, è netto: la denuncia è stata archiviata perché la bambina risultava inserita in una procedura assistita. Il maestro era su un’altra seggiola. L’accompagnamento, secondo il quadro ricostruito dal gip, continuava a esistere.

Foto di Junior Cristarella
Autore Junior Cristarella Junior Cristarella segue direttamente i pezzi che richiedono lettura incrociata di provvedimenti, norme tecniche e cronaca di sicurezza. In casi come questo applica un metodo fondato su verifica documentale, ricostruzione sequenziale dei fatti e confronto con la disciplina vigente sugli impianti a fune, così da distinguere il dato accertato dalle deduzioni e restituire al lettore un quadro netto.
Pubblicato Mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 09:18 Aggiornato Mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 09:18