Giustizia
Putortì, 15 anni e 6 mesi per il ladro ucciso in casa a Reggio Calabria
Putortì, 15 anni e 6 mesi per il ladro ucciso in casa
Putortì, 15 anni e 6 mesi
per il ladro ucciso in casa
La Corte d'Assise di Reggio Calabria ha condannato oggi Francesco Putortì a 15 anni e 6 mesi di reclusione ritenendolo responsabile di omicidio volontario per la morte di Alfio Stancampiano e di tentato omicidio per il ferimento di Giovanni Bruno, i due uomini entrati nella sua abitazione nella zona di Rosario Valanidi. Il collegio ha escluso la legittima difesa domiciliare e quella putativa, respingendo la richiesta della difesa di far scendere il fatto nell'area dell'eccesso colposo di legittima difesa o dell'omicidio preterintenzionale. Sul piano giudiziario il punto è netto: l'ingresso abusivo in casa non è bastato, da solo, a rendere penalmente scriminata la reazione che ha portato alla morte di uno degli intrusi.
La decisione di oggi chiude il primo grado ma non rende ancora definitiva la vicenda. Saranno decisive le motivazioni della sentenza e l'eventuale appello. Il dispositivo, però, fissa già il nodo che conta per leggere il caso Putortì: la Corte non ha riconosciuto un pericolo attuale tale da coprire la condotta letale come legittima difesa.
Contenuto verificato e aggiornato a venerdì 3 aprile 2026 alle ore 20:16. La nostra ricostruzione coincide nei punti decisivi con quanto riportato da ANSA, RaiNews Calabria e Tgcom24. Sulla cornice normativa della legittima difesa domiciliare collima con la scheda istituzionale del Tribunale di Torino.
Il punto che decide il caso
La sentenza pesa perché sceglie la lettura più severa tra quelle discusse in aula. Non c'è soltanto il rigetto della tesi assolutoria basata sulla legittima difesa domiciliare. C'è anche il rigetto delle soluzioni intermedie invocate dalla difesa, cioè la riqualificazione in eccesso colposo oppure in omicidio preterintenzionale. In termini pratici significa che, allo stato degli atti accolti dalla Corte, i giudici non hanno visto né una reazione integralmente scriminata né uno sforamento colposo di una difesa altrimenti legittima. Hanno visto un fatto con pieno rilievo penale doloso.
Questo è il vero spartiacque del procedimento. La legge italiana sulla difesa in casa, anche dopo la riforma del 2019, continua a ruotare attorno a una soglia precisa: la minaccia deve essere attuale. La sintesi istituzionale pubblicata dal Tribunale di Torino chiarisce che restano fuori dall'area protetta i casi in cui il malvivente recede dall'aggressione oppure si dà alla fuga. È il crinale sul quale la vicenda Putortì è stata letta dall'accusa e ora, in primo grado, anche dalla Corte.
La sequenza dei fatti che il processo ha dovuto valutare
La base materiale del caso è rimasta stabile fin dall'inizio. Putortì rientra nella sua abitazione in contrada Oliveto, nella zona di Rosario Valanidi, periferia sud di Reggio Calabria. Al piano superiore sorprende almeno due uomini arrivati da Catania, Alfio Stancampiano e Giovanni Bruno. Secondo il suo racconto afferra un coltello e durante una colluttazione colpisce entrambi. I due fuggono lasciando cadere due pistole legalmente detenute da Putortì e appena sottratte dall'abitazione.
La ricostruzione investigativa ha preso una direzione diversa. Per la Squadra mobile e per i primi provvedimenti cautelari, i colpi sarebbero stati inferti mentre gli intrusi stavano scappando, con un dato ritenuto centrale già nel 2024: l'assenza di ferite sull'imputato e la localizzazione di alcune coltellate in punti vitali, fino alla schiena nel caso del ferito sopravvissuto. Stancampiano viene poi lasciato dai complici nei giardini dell'ospedale Morelli, dove muore poco dopo. Bruno riesce invece a raggiungere la Sicilia e viene ricoverato a Messina.
Nota metodologica della redazione: nella documentazione pubblica consultabile oggi c'è una discordanza secondaria sul calendario. Una parte delle cronache territoriali data l'episodio al 27 maggio 2024, mentre il materiale diffuso sulla sentenza indica il 28 maggio 2024. La divergenza non tocca la dinamica materiale, la collocazione del fatto a Rosario Valanidi né l'impianto accusatorio accolto in primo grado.
Perché la legittima difesa non ha passato il vaglio del processo
Le motivazioni della sentenza non sono ancora pubbliche, quindi attribuire alla Corte ragioni più specifiche di quelle già emerse sarebbe improprio. Un filo però era visibile da tempo. Nel provvedimento con cui il gip convalidò il fermo, il ragionamento si concentrava su tre elementi: Putortì non aveva riportato lesioni, i colpi erano stati ritenuti numerosi e diretti in parti vitali, e gli intrusi venivano letti come soggetti orientati soprattutto alla fuga dopo essere stati scoperti.
Se si mette insieme questo passaggio con il dispositivo letto oggi, il quadro diventa leggibile. La difesa aveva chiesto di riportare il fatto nell'area della reazione istintiva a un pericolo domestico. La Corte, almeno per come il dispositivo consente oggi di capire, ha ritenuto che quella sequenza non rientrasse nella soglia di tutela che la legge riconosce a chi agisce sotto una minaccia presente e immediata. Il caso, quindi, non si chiude su un problema astratto di opinione pubblica ma su un accertamento concreto della dinamica.
Le tappe processuali che portano al verdetto del 3 aprile 2026
Dopo i fatti Putortì viene fermato e il 31 maggio 2024 il gip convalida la misura custodiale. A giugno il Tribunale del Riesame conferma il carcere. Il primo cambio vero arriva il 27 settembre 2024, quando la misura viene sostituita con i domiciliari. Quel passaggio non assolve l'imputato e non riduce il peso dell'accusa, ma segnala che il processo prosegue fuori dal carcere.
La Procura ottiene poi il giudizio immediato e a novembre 2024 viene fissato l'avvio del processo per il 27 dicembre davanti alla Corte d'Assise di Reggio Calabria. Il fascicolo arriva così al dibattimento con un perimetro già nitido: omicidio volontario per la morte di Stancampiano e tentato omicidio per il ferimento di Bruno. La sentenza pronunciata oggi mantiene quel baricentro accusatorio e respinge la linea difensiva costruita sulla legittima difesa.
Che cosa cambia da oggi
Adesso il fascicolo entra nella fase più delicata per chi dovrà impugnare o difendere il verdetto: quella delle motivazioni scritte. Saranno loro a chiarire quale peso la Corte abbia attribuito alla posizione delle ferite, all'assenza di lesioni sull'imputato, al momento esatto in cui la minaccia sarebbe cessata e alla distanza tra scoperta dei ladri e uso del coltello. È lì che si misurerà la tenuta della sentenza nei prossimi gradi di giudizio.
Sul piano pubblico, invece, il segnale è già leggibile. Questa decisione non svuota la riforma del 2019 ma ne mostra il limite operativo più netto: la tutela rafforzata non scatta automaticamente per il solo fatto che l'intrusione avviene dentro un'abitazione. Quando il giudice ricostruisce la scena come una fuga in atto o come un'offesa non più attuale, la responsabilità penale torna pienamente al centro. È questo, oggi, il dato che la sentenza Putortì consegna al dibattito sulla difesa domiciliare.