Giustizia

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Bologna, assolti due Hare Krishna in appello per coltivazione di cannabis

La seconda sezione della Corte d'Appello di Bologna ha assolto con formula piena, «perché il fatto non sussiste», due fedeli del movimento Hare Krishna, uno dei quali forlivese, condannati nel gennaio 2023 per coltivazione e detenzione di cannabis. Il procedimento nasce dal ritrovamento, in un eremo tra Premilcuore e Rocca San Casciano, di 32 piante, circa 48 grammi di marijuana e poco più di 4 grammi di hashish, consegnati spontaneamente ai carabinieri dopo la segnalazione di un escursionista.

Il punto da mettere subito in ordine è uno. L'assoluzione esiste e incide direttamente sulla condanna di primo grado, ma le ragioni scritte della decisione non sono ancora pubbliche. Per questo oggi è corretto parlare con certezza dell'esito processuale e del perimetro fattuale emerso, non di una liberalizzazione generale della cannabis per motivi religiosi.

Contenuto verificato. Questo approfondimento è aggiornato a Sabato 4 aprile 2026 alle ore 14:23 e ricompone i passaggi emersi pubblicamente fino a questa ora. La nostra ricostruzione coincide nei punti decisivi con quanto riportato da ANSA, RaiNews, il Resto del Carlino e la Repubblica Bologna. Il deposito delle motivazioni è indicato entro 60 giorni.

Il punto che la Corte ha già chiuso

Nel gennaio 2023 il Tribunale di Forlì aveva condannato entrambi a 5 mesi e 10 giorni di reclusione e a 800 euro di multa ciascuno. Il verdetto di Bologna ribalta quel primo giudizio e toglie dal quadro pubblico l'idea di una responsabilità ormai consolidata. Sul piano del merito il fascicolo passa da una condanna a una assoluzione piena in secondo grado.

La formula usata dalla Corte pesa più di un generico proscioglimento. «Perché il fatto non sussiste» segna la caduta dell'impostazione accusatoria accolta in primo grado. Quello che manca, almeno fino al deposito, è il percorso logico con cui i giudici hanno raggiunto questo esito e proprio da lì dipenderà la reale portata della pronuncia.

Che cosa c'era nell'eremo e perché questo dettaglio pesa

I fatti pubblicamente ricostruiti hanno un tratto che distingue subito questa vicenda da molte altre contestazioni in materia di stupefacenti. I due vivevano in un eremo ottocentesco isolato sull'Appennino tosco romagnolo, raggiungibile solo in parte con fuoristrada e per il resto a piedi. L'abitazione era priva di allacciamento al gas e riscaldata a legna. Anche il luogo racconta il contesto in cui la Corte ha dovuto valutare la condotta.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto dopo la segnalazione di un escursionista, il quadro pubblico non descrive un impianto strutturato per il mercato. Le cronache convergenti raccontano piante coltivate all'aperto senza accorgimenti per occultarle e una consegna spontanea della sostanza. A questo si aggiunge un altro dato tecnico: negli atti pubblicamente richiamati dalla difesa non emergono elementi concreti di spaccio e il contesto resta quello di una pratica ascetica rivendicata dagli imputati.

Il nodo della libertà religiosa

La linea difensiva ruota attorno a un'affermazione precisa: l'uso della cannabis sarebbe stato collegato al culto del dio Shiva praticato nell'eremo, dove era presente anche un altare votivo. Nelle ricostruzioni pubbliche compare insieme il riferimento al movimento Hare Krishna e quello al culto di Shiva. È un passaggio che va registrato con precisione, senza appiattirlo in formule veloci, perché oggi sappiamo che questa è stata la cornice religiosa invocata nel processo e non ancora il modo esatto in cui la Corte l'ha tradotta in diritto.

Qui entra in gioco il profilo costituzionale. L'articolo 19 della Costituzione tutela la professione di fede e l'esercizio del culto, ma questa garanzia non scioglie automaticamente il rapporto con una norma penale che disciplina coltivazione e detenzione di stupefacenti. La decisione di Bologna acquista rilievo proprio nel punto d'incrocio tra questi due piani, dove la libertà religiosa incontra la verifica giudiziaria sul fatto concreto.

Perché le motivazioni saranno il documento decisivo

Il quadro normativo italiano, oggi, resta quello del Testo unico sugli stupefacenti, che continua a trattare la coltivazione non autorizzata come condotta penalmente rilevante. La giurisprudenza di legittimità ha aperto uno spazio limitato soltanto per coltivazioni domestiche minime, rudimentali e destinate in via esclusiva all'uso personale. Il dato pubblico di questo processo parla invece di 32 piante e proprio qui si misura la particolarità del verdetto emesso a Bologna.

La nostra analisi porta a una conclusione prudente ma ferma. Senza le ragioni scritte non si può dire se il baricentro della sentenza stia soprattutto nella libertà di culto oppure nella lettura concreta del fatto e della prova. Quello che si può dire già oggi è che questo caso, per numeri e contesto, non entra comodamente nella categoria più semplice della coltivazione domestica di minime dimensioni. Attribuirgli adesso un principio generale sarebbe un errore tecnico.

Che cosa cambia da oggi

Da oggi cambia il peso del caso sul piano pubblico e giudiziario immediato: la condanna di primo grado è stata ribaltata e il fascicolo va letto alla luce di una formula assolutoria piena. Non cambia invece la disciplina italiana della cannabis, che resta quella in vigore prima di questa decisione. Cambia anche l'angolo da cui il dibattito dovrà essere letto, perché il procedimento costringe a misurare fino in fondo il rapporto tra uso rituale rivendicato, offensività concreta della condotta e prova della destinazione illecita.

Il dato utile per il lettore competente è semplice. A Bologna una Corte d'Appello ha ritenuto che, in questo caso specifico, la condanna per cannabis non reggesse. La portata reale della pronuncia si capirà quando arriverà la motivazione. Fino a quel momento il rigore impone di fermarsi ai fatti già verificati e di non trasformare una sentenza di appello in una regola generale.

Foto di Junior Cristarella
Autore Junior Cristarella Massimiliano Orestano Junior Cristarella dirige una testata giornalistica registrata e coordina approfondimenti su giustizia e cronaca giudiziaria con metodo fondato su fonti primarie, atti, testi normativi e verifica incrociata dei fatti. In un caso come questo il valore editoriale sta nel separare il dato accertato dalle letture premature e nel tradurre un passaggio tecnico di diritto penale in effetti concreti per il lettore.
Pubblicato Sabato 4 aprile 2026 alle ore 14:23 Aggiornato Sabato 4 aprile 2026 alle ore 14:23