Cronaca
Presidio al Senato contro il ddl Bongiorno, il nodo del consenso nei reati sessuali
Presidio al Senato contro il ddl Bongiorno
Presidio al Senato
contro il ddl Bongiorno
Il presidio dell’8 aprile davanti al Senato ha portato nel punto più visibile dell’iter parlamentare la frattura che accompagna il ddl n. 1715 sulla violenza sessuale. La manifestazione si è svolta mentre si riuniva per la prima volta il comitato ristretto della 2ª Commissione Giustizia. Il contrasto è giuridico prima ancora che politico: il testo approvato dalla Camera punisce gli atti sessuali compiuti senza il consenso libero e attuale, il testo base adottato al Senato ha spostato la formula su chi agisce contro la volontà della persona offesa con una valutazione ancorata anche al contesto. Alla data del 9 aprile un nuovo articolato condiviso del comitato non compare ancora nel fascicolo pubblico. È qui che si concentra la partita, perché da questa scelta dipende il modo in cui il reato verrà definito e poi interpretato.
Abbiamo ricostruito il passaggio leggendo gli atti del Senato della Repubblica, il testo trasmesso dalla Camera dei deputati e la cornice convenzionale richiamata dal Consiglio d’Europa. Sul piano della cronaca pubblica la sequenza coincide con quanto documentato da ANSA, Adnkronos e Corriere della Sera: davanti a Palazzo Madama, dalle 15, si sono ritrovati centri antiviolenza e reti femministe con una parola d’ordine che condensa l’obiezione sostanziale, “senza consenso è stupro”. In piazza erano riconoscibili anche Differenza Donna e Non Una Di Meno, cioè due soggetti che da mesi contestano la riscrittura del reato avviata a Palazzo Madama.
Perché la piazza si è mossa l’8 aprile
La data non è stata scelta per una ragione simbolica. Il 1 aprile la Commissione ha costituito il comitato ristretto incaricato di lavorare sul ddl n. 1715 e sui testi connessi dopo un lungo ciclo di audizioni. L’8 aprile quel tavolo ha tenuto la sua prima riunione. Portare il dissenso davanti al Senato in quella finestra significa intervenire nel momento in cui la scrittura del reato può ancora essere corretta prima del ritorno in Commissione plenaria. La protesta, letta così, è una pressione concentrata sul segmento tecnico in cui la mediazione può prendere forma.
Dal voto della Camera al testo base del Senato
Il 19 novembre 2025 la Camera aveva approvato una formulazione che metteva al centro il consenso libero e attuale. Quel passaggio aveva un significato netto: la punibilità dell’atto sessuale discende dall’assenza di un consenso valido nel momento in cui l’atto viene compiuto. Il 27 gennaio il Senato ha invece adottato come testo base una formula diversa. La nuova stesura parla di chi compie o fa compiere atti sessuali contro la volontà di una persona e aggiunge che la volontà contraria deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto. Dentro lo stesso articolo entrano anche i casi di sorpresa o di impossibilità a manifestare il dissenso.
Qui si vede il cuore del conflitto. Il lessico del primo testo cercava un ancoraggio positivo, cioè la presenza di un sì libero e attuale. Il testo base in esame al Senato rovescia il fuoco sull’emersione di un no e sui segni che consentono di riconoscerlo anche quando non viene espresso in modo lineare. La differenza non riguarda l’eleganza della formula. Riguarda l’architettura della fattispecie.
Che cosa cambia davvero nell’accertamento
Nella nostra lettura degli atti parlamentari questo spostamento cambia il baricentro della prova. Se il perno è il consenso, la domanda giuridica principale diventa se esistesse una manifestazione libera e attuale di adesione. Se il perno è la volontà contraria, la scena processuale tende invece a concentrarsi su come il rifiuto si sia manifestato, su quanto fosse percepibile e su come il contesto permetta di ricostruirlo. È un passaggio che pesa già nella fase culturale del dibattito, perché ridefinisce la soglia narrativa con cui si leggono immobilità e sopraffazione.
Per questo lo slogan del presidio ha un valore tecnico molto più preciso di quanto possa apparire a una lettura rapida. Chi chiede di rimettere il consenso al centro non sta semplificando il diritto penale in una formula di piazza. Sta chiedendo che l’ordinamento assuma come punto di partenza la libertà sessuale della persona, non la sola ricostruzione successiva di una contrarietà percepita o percepibile.
Il nodo della paralisi da shock e della sorpresa
Il testo base prova a coprire una delle obiezioni più forti che gli sono state rivolte. La clausola sul contesto e il riferimento alla sorpresa o all’impossibilità di manifestare dissenso servono a evitare che restino scoperte situazioni in cui la vittima non reagisce in modo esplicito per shock o paralisi. La questione, però, non si esaurisce qui. Le realtà che hanno promosso il presidio considerano insufficiente quel correttivo, perché il centro della definizione resta spostato fuori dal consenso.
La cornice internazionale rende la divergenza ancora più leggibile. L’articolo 36 della Convenzione di Istanbul collega gli atti sessuali non consensuali a un consenso dato volontariamente come espressione della libera volontà della persona. Il richiamo pesa perché aiuta a capire il punto giuridico sollevato in piazza: quando il testo si allontana da quella grammatica, il conflitto non è solo politico. Diventa un conflitto di modello normativo.
Lo stato reale dei lavori al 9 aprile
Il dato che conta oggi è semplice. Nel tracciamento pubblico del Senato l’esame del ddl n. 1715 risulta ancora in corso in Commissione e proseguito in comitato ristretto. Nel fascicolo non è comparso, alla data di oggi, un nuovo testo condiviso che possa essere letto come approdo della mediazione. Questo obbliga a una distinzione netta. Il testo che produce effetti nel dibattito resta quello base adottato a gennaio. Il testo finale del comitato, al momento, non è ancora pubblico.
Chi segue il dossier deve quindi evitare una confusione frequente. La riunione dell’8 aprile segna l’avvio operativo del comitato ma non esaurisce l’iter. Da quel momento la sintesi viene tentata dentro una sede ristretta. Finché quella sintesi non sarà depositata negli atti, l’unica base verificabile resta la formulazione già resa pubblica. È su quella che la mobilitazione misura la distanza dal testo votato a Montecitorio.
Che cosa cambia da oggi
Da oggi la verifica decisiva riguarda la scrittura finale del reato. Se il consenso tornerà al centro della fattispecie, Palazzo Madama si riallineerà alla formula uscita dalla Camera e alla logica convenzionale europea. Se resterà centrale la volontà contraria, il Senato consegnerà una riforma con un’impostazione diversa, destinata a pesare sia nel messaggio pubblico sia nella successiva interpretazione giudiziaria. Il presidio dell’8 aprile ha costretto questo bivio a diventare visibile.
La mobilitazione, del resto, non nasce in un pomeriggio. Si inserisce nella stessa traiettoria civile che avevamo già osservato nel nostro approfondimento su Festa della donna 2026, dove il tema della violenza di genere e della libertà delle donne tornava a occupare lo spazio pubblico con una continuità evidente. Stavolta quella energia si è saldata a un passaggio parlamentare precisissimo. Va letta come un intervento mirato sul punto esatto in cui il testo può ancora cambiare.
Alla data del 9 aprile il quadro, depurato dalla polemica, è lineare. Il Senato sta ancora lavorando su un testo che ha sostituito il consenso con la volontà contraria e la mediazione non è stata resa pubblica. In parallelo la piazza chiede di riportare il consenso dentro la definizione del reato. Tutto il resto dipenderà dalle parole che entreranno nel nuovo articolato.