Giustizia

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Bologna, Cospito testimone nel processo a sei anarchici

Bologna, 8 aprile 2026. Il Tribunale ha ammesso Alfredo Cospito come testimone nel processo a carico di sei attivisti anarchici. La decisione è della giudice Nicolina Polifroni, che ha accolto la richiesta delle difese e ha rinviato il dibattimento al 18 maggio, data in cui Cospito potrà essere sentito in videocollegamento dal carcere di Sassari. Il dato che cambia davvero la lettura del fascicolo è questo: la sua audizione entra ora nel perimetro della prova e sposta il processo oltre la sola ricostruzione materiale dei fatti verso il loro contesto dichiarato.

Cospito non è imputato in questo procedimento bolognese. È il detenuto al 41-bis la cui protesta del 2022 fece da sfondo alla mobilitazione dentro cui maturarono gli episodi ora contestati. Sta scontando la condanna definitiva a 23 anni di reclusione per l'attentato del 2006 davanti alla scuola allievi carabinieri di Fossano. Questo elemento conta perché spiega perché la sua voce, pur arrivando da un altro processo e da un altro istituto penitenziario, sia stata ritenuta utile dal giudice rispetto al tema che le difese vogliono portare in aula.

Ricostruzione aggiornata a Mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 14:35. I passaggi decisivi coincidono con i riscontri pubblici di ANSA, RaiNews Emilia-Romagna, il Resto del Carlino e InCronaca.

Che cosa c'è davvero nel perimetro del dibattimento

Nel fascicolo che oggi arriva a questo snodo probatorio compaiono l'incendio ai ripetitori di Monte Capra a Sasso Marconi del 22 maggio 2022, l'irruzione nella chiesa del Sacro Cuore di via Matteotti durante la messa del 27 novembre 2022 e alcune settimane dopo la salita su una gru in piazza della Mercanzia il 18 dicembre 2022. Letti insieme, questi episodi mostrano una caratteristica precisa: bersagli differenti ma un'unica cornice di mobilitazione pubblicamente rivendicata in sostegno di Cospito e contro il 41-bis.

Il punto giuridico va tenuto fermo subito. In aula non si giudica un'opinione politica né una generica appartenenza di area. Si giudicano condotte contestate a persone determinate, con imputazioni che riguardano soprattutto il danneggiamento insieme all'interruzione di funzione religiosa contestata per il blitz in chiesa. Questa distinzione è essenziale perché impedisce di allargare artificialmente il processo oltre il suo oggetto reale.

Perché la testimonianza di Cospito pesa senza anticipare la sentenza

L'ammissione di un testimone non equivale a una vittoria della difesa e non anticipa alcun giudizio di merito. Dice una cosa più concreta: il Tribunale non considera quella deposizione superflua rispetto ai temi già ammessi. La linea difensiva punta a usare Cospito per spiegare il quadro della protesta contro il carcere duro e per sostenere che quel contesto possa incidere sulla valutazione delle responsabilità e sull'eventuale riconoscimento di attenuanti. Da oggi questo terreno non resta fuori dall'aula. Diventa materia che il giudice ha deciso di ascoltare.

Qui si coglie il vero spostamento del processo. Finché il contesto resta evocato soltanto dai difensori, pesa come tesi. Quando invece entra in istruttoria attraverso il diretto interessato, pesa come elemento da verificare. Non cambia da solo l'accertamento dei fatti materiali, ma modifica la qualità del contraddittorio sul movente dichiarato e sulla portata simbolica delle azioni contestate.

Il fascicolo di oggi è più stretto di quello immaginato all'inizio

La lettura corretta del procedimento passa anche da qui. L'inchiesta era partita dentro un perimetro più ampio e più pesante. Il dibattimento che vediamo oggi nasce però dopo il ridimensionamento dell'impianto originario e dopo la caduta delle ipotesi associative e terroristiche affacciate nella fase iniziale. Questo restringimento non alleggerisce automaticamente il peso dei fatti residui, ma cambia la domanda che il Tribunale deve sciogliere.

La domanda, adesso, è molto più netta. Non riguarda l'esistenza di una struttura eversiva da descrivere in astratto. Riguarda la responsabilità dei singoli imputati per episodi circoscritti rimasti nel fascicolo. In un processo così ridefinito il contesto non serve a raccontare un movimento intero. Serve a misurare il senso giuridico attribuito a condotte precise. È esattamente nello spazio aperto da questa ridefinizione che la testimonianza di Cospito prova a collocarsi.

Perché il 18 maggio non è un semplice rinvio

Il rinvio al 18 maggio ha un peso che va oltre il calendario. È la data in cui il processo potrà verificare se la scelta istruttoria compiuta oggi produrrà davvero l'effetto atteso dalla difesa. Se il videocollegamento da Sassari andrà in porto, l'aula ascolterà direttamente la figura attorno a cui gli imputati sostengono di avere costruito la propria mobilitazione. Da quel passaggio si capirà anche quanto spazio concreto il Tribunale intenda concedere alla ricostruzione della cornice in cui le condotte vengono collocate.

In un procedimento nato da azioni collocate pubblicamente in solidarietà con un detenuto, il detenuto entra ora nel processo come testimone. È un passaggio processuale inconsueto ma perfettamente leggibile sul piano della strategia difensiva: portare in aula la fonte simbolica della protesta per tentare di incidere sulla qualificazione complessiva delle condotte e sulla loro lettura finale.

Il contesto più ampio resta utile solo se non si confondono i piani

Il nome di Cospito continua a pesare anche fuori da questo fascicolo e lo abbiamo già ricostruito nel nostro approfondimento su Roma, esplosione nel casale di Capannelle e poi in quello su Atene, attacco incendiario nel nome di Mercogliano e Ardizzone. Sarebbe però un errore fondere quei dossier con il processo bolognese. Non condividono lo stesso oggetto probatorio e non autorizzano scorciatoie narrative. Servono solo a misurare il clima pubblico dentro cui cade questa udienza.

Da oggi il processo di Bologna ha quindi un baricentro più definito. L'accusa resta agganciata ai fatti del 2022, ma la difesa ottiene di portare nella prova la voce della figura simbolica al centro di quelle proteste. Questo non ribalta il fascicolo e non alleggerisce da solo le contestazioni. Rende però più completa la materia che il Tribunale dovrà valutare quando passerà dal racconto dei fatti alla loro qualificazione giudiziaria.

Foto di Junior Cristarella
Autore Junior Cristarella Junior Cristarella dirige una testata che segue con metodo documentale i casi in cui giustizia, ordine pubblico e terrorismo politico si intrecciano. In questo articolo ricostruisce il procedimento bolognese confrontando cronologia giudiziaria, contestazioni pubbliche e contesto del 41-bis, con attenzione costante alla distinzione fra fatti accertati e letture dedotte dai passaggi processuali.
Pubblicato Mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 14:35 Aggiornato Mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 14:35