Tra poche settimane cambierà il modo di conciliare lavoro e cura: dal 1° gennaio 2026 arrivano ore in più di permesso retribuito per chi vive con patologie gravi e, già da quest’anno, un congedo fino a due anni tutela il posto di chi affronta terapie impegnative. Lo raccontiamo con chiarezza, dati alla mano e storie di quotidiana resistenza.
Cosa cambia dal 1° gennaio 2026
La vera novità è concreta e misurabile: 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito, pensate per visite, esami e cicli di cure che non possono attendere. Queste ore non sostituiscono nulla: si sommano ai tre giorni mensili già riconosciuti dalla Legge 104/1992, disegnando un margine di respiro ulteriore per chi lavora e al tempo stesso deve monitorare la propria salute o quella di un figlio minorenne. La conferma arriva dai principali approfondimenti editoriali e sindacali pubblicati tra settembre e ottobre, che spiegano come le ore extra entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026.
Il perimetro giuridico è netto: parliamo della Legge 18 luglio 2025 n. 106, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e consultabile su Normattiva. Il provvedimento, entrato in vigore il 9 agosto 2025, ha due anime: da un lato istituisce le 10 ore annue retribuite per esami e terapie (operative dal 2026), dall’altro introduce un congedo fino a 24 mesi per i lavoratori con invalidità almeno del 74%, con regole pensate per non mettere a rischio il contratto di lavoro. È un impianto che innesta tutele nuove su quelle già esistenti.
Dieci ore in più: utilizzo e coperture
Queste 10 ore hanno uno scopo preciso: servono per visite mediche, esami strumentali, analisi cliniche e cure ricorrenti, su prescrizione del medico di base o dello specialista di una struttura pubblica o privata accreditata. La fruizione è retribuita e coperta ai fini previdenziali; nel settore privato l’indennità è in genere anticipata dal datore di lavoro e recuperata con il conguaglio INPS. È una tutela pensata per le giornate in cui la salute impone il suo tempo, senza dover consumare ferie o altri istituti.
La legge, inoltre, indica una strada amministrativa più lineare: la certificazione medica è rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista che ha in cura il lavoratore e i dati del Sistema Tessera Sanitaria e del Fascicolo Sanitario Elettronico potranno essere utilizzati per le verifiche. Significa meno passaggi e meno carta, con lo sguardo puntato su un accesso più veloce ai permessi. Le 10 ore si aggiungono agli istituti già previsti dalla normativa e dai CCNL, senza sostituirli.
Chi rientra nelle nuove tutele
Il diritto alle ore aggiuntive riguarda i dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, e chi ha patologie croniche o invalidanti (anche rare) con invalidità pari o superiore al 74%. Rientrano anche i lavoratori con figli minorenni nelle medesime condizioni cliniche. È un perimetro pensato per le situazioni più esigenti dal punto di vista clinico, quelle in cui il calendario delle cure scandisce le settimane e va conciliato con orari, riunioni, scadenze.
Attenzione a non confondere i piani: le 10 ore annue sono un istituto dedicato ai soggetti indicati dalla nuova legge (e ai genitori di minori nelle stesse condizioni), mentre i tre giorni mensili della 104 restano il pilastro generale per l’assistenza alla disabilità. La distinzione è importante per capire a chi spetti cosa e quando, evitando aspettative errate o richieste non allineate ai requisiti. È una mappa di diritti che va letta con precisione, accanto alle previsioni dei contratti collettivi.
Un congedo per curarsi: come funziona davvero
L’altra colonna della riforma è il congedo fino a 24 mesi per lavoratori con invalidità almeno del 74% e patologie oncologiche, croniche o invalidanti. È un’assenza che conserva il posto ma non è retribuita, non consente di svolgere attività lavorativa e non vale, di per sé, ai fini previdenziali: i contributi possono essere recuperati con riscatto, sostenendo il relativo versamento. È una misura che protegge il lavoro mentre la cura richiede tempo, senza cancellare il percorso professionale costruito.
La norma stabilisce anche l’ordine con cui ricorrervi: il congedo decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, retribuiti o meno, previsti per legge o da contratto. Una volta terminato il congedo, se la mansione lo consente, il dipendente ha priorità di accesso al lavoro agile, scelta sensata quando i controlli continuano e serve un equilibrio migliore tra terapie e orari. È una regola che guarda al rientro con realismo e rispetto.
Diritti che restano: permessi e congedi per i caregiver
Accanto alle novità, restano vivi gli istituti storici della 104 per i caregiver. I tre giorni mensili retribuiti sono riconosciuti al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto e, in specifiche condizioni, ai parenti e affini fino al terzo grado. La regola è chiarita dalle schede informative dell’INPS: si può assistere anche più familiari, nel rispetto dei limiti e dell’alternanza tra aventi diritto, per garantire una rete di cura efficace e tracciabile.
Un capitolo a parte riguarda il congedo straordinario per assistere un familiare con disabilità grave: dura fino a 24 mesi ed è retribuito, con copertura figurativa ai fini pensionistici e tetti aggiornati annualmente. È bene ricordarlo per evitare fraintendimenti con il nuovo congedo della Legge 106/2025, che è invece pensato per chi si ammala e non prevede indennità. Le guide ufficiali dell’INPS e i principali approfondimenti tecnici confermano questa distinzione netta.
Autonomi e lavoro agile: la cornice completa
La legge considera anche chi lavora senza scrivania fissa. Per i lavoratori autonomi che operano in modo continuativo per un committente, in presenza delle patologie indicate, la sospensione della prestazione può durare fino a 300 giorni l’anno. È un allargamento significativo rispetto agli ordinari 150 giorni previsti dall’articolo 14 della legge 81/2017, che risponde alla realtà delle terapie lunghe. Si sospende il contratto, senza corrispettivo, ma non si spezza il rapporto.
Per chi rientra dopo il congedo, vale la priorità nello smart working, se la mansione e l’organizzazione lo permettono. È una scelta che parla di fiducia e responsabilità condivise: permette di mantenere continuità, risparmiare spostamenti e organizzare in modo più umano visite e controlli. Un indirizzo che le analisi del mondo del lavoro hanno salutato come una prova di maturità del sistema.
Come si attiva: certificati e passaggi pratici
Per i permessi da 10 ore, serve una prescrizione medica. La legge non dettaglia il flusso della domanda, ma le strutture sindacali suggeriscono di presentare richiesta scritta al datore di lavoro, allegando la documentazione sanitaria e il verbale di invalidità quando previsto. Nel privato, l’indennità legata alle ore fruite viene normalmente anticipata dal datore e recuperata tramite conguaglio INPS. È un percorso che unisce attenzione clinica e tracciabilità amministrativa.
Sul piano delle semplificazioni, la norma valorizza il Sistema Tessera Sanitaria e il Fascicolo Sanitario Elettronico per le verifiche: meno burocrazia, più uniformità, con il medico curante al centro. Quanto ai tempi, le scadenze sono chiare: dal 9 agosto 2025 è operativo il congedo fino a 24 mesi e la sospensione per gli autonomi; dal 1° gennaio 2026 entrano in scena le 10 ore annue retribuite. Un calendario che consente a aziende e lavoratori di organizzarsi per tempo.
Domande lampo, risposte chiare
Le 10 ore annue valgono per tutti i titolari di Legge 104? No: spettano ai lavoratori con patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce e a chi ha patologie croniche o invalidanti con invalidità pari o superiore al 74%. Sono incluse anche le madri e i padri di figli minorenni nelle stesse condizioni. Per gli altri aventi diritto 104 restano i tre giorni mensili e gli istituti già previsti dalla normativa.
Le ore aggiuntive si sommano ai tre giorni mensili? Sì. Le 10 ore annue non sostituiscono i tre giorni mensili: li affiancano. Lo confermano gli approfondimenti tecnici e giornalistici che hanno letto la legge appena pubblicata e ne hanno chiarito il coordinamento con l’articolo 33 della 104 e con le previsioni dei contratti collettivi.
Come vengono pagate e chi anticipa nel privato? Le 10 ore sono retribuite secondo le regole della malattia per gravi patologie, con copertura figurativa. Nel privato, di norma, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e recuperata con il conguaglio INPS. Serve una prescrizione del medico di base o dello specialista di una struttura pubblica o privata accreditata.
Il congedo fino a 24 mesi è retribuito? No. Il congedo introdotto dalla Legge 106/2025 per chi è malato conserva il posto ma non prevede retribuzione; non si può lavorare durante l’assenza e il periodo non vale ai fini previdenziali, salvo riscatto. Diverso e tuttora vigente è il congedo straordinario per i caregiver, che è retribuito e coperto da contribuzione figurativa.
Il nostro sguardo: lavoro, cura, dignità
Dietro acronimi e commi ci sono vite che non rallentano. Ogni ora strappata alle attese in ambulatorio o a un corridoio di ospedale è un’ora restituita al lavoro, alla famiglia, a una normalità possibile. Le nuove tutele, lette nella loro sostanza, provano a cucire un vestito su misura per chi combatte ogni giorno con la terapia e con il badge, senza chiedere sconti sulla professionalità.
È un passo che chiede responsabilità a tutti: ai lavoratori, che documentano e programmano; alle aziende, che accompagnano e pianificano; alle istituzioni, che vigilano e chiariscono. Se il diritto è una strada, la cura è il viaggio: serve una segnaletica semplice, tempi certi e una fiducia che non vacilli. Solo così il lavoro resta un luogo di dignità, anche quando la salute chiede spazio.
