Una motivazione lunga e dettagliata chiarisce come, secondo i giudici d’appello di Roma, l’Arma abbia cercato di spostare lo sguardo altrove dopo la morte di Stefano Cucchi. L’obiettivo, scrivono, non era accertare la verità, ma proporre un quadro rassicurante, idoneo a proteggere i responsabili interni.
La sentenza di giugno e le pene confermate
Il 19 giugno la seconda sezione della Corte d’Appello di Roma ha confermato pene e prescrizioni maturate nel procedimento per il depistaggio successivo al pestaggio di Stefano Cucchi. Lorenzo Sabatino resta condannato a un anno e tre mesi, mentre Luca De Cianni vede consolidata la condanna a due anni e mezzo. Per l’ex comandante Alessandro Casarsa, così come per Francesco Cavallo e Luciano Soligo, è stata dichiarata l’intervenuta prescrizione, decisione che non cancella la valutazione sulla loro condotta ma chiude l’azione penale nei loro confronti.
Assolti in secondo grado Massimiliano Colombo Labriola e Tiziano Testarmata, precedentemente condannati a un anno e nove mesi: la Corte ha ritenuto che il quadro indiziario nei loro confronti non raggiungesse la soglia della ragionevole certezza. A Francesco Di Sano la pena è stata invece ridotta a dieci mesi, tenendo conto del contributo ritenuto marginale rispetto agli altri imputati. Il dispositivo, pur variegato, conserva un filo conduttore: l’ipotesi di un gioco di squadra teso a ostacolare l’accertamento dei fatti subito dopo la morte del trentunenne romano.
Un mosaico di anomalie nella ricostruzione dei fatti
Nelle motivazioni depositate, i magistrati definiscono “anomalie” quell’insieme di passaggi, antecedenti e successivi alla redazione delle note di servizio incriminate, che hanno fatto emergere il tentativo, orchestrato al vertice della catena gerarchica, di offrire agli inquirenti un quadro già confezionato. Omissioni, ritardi e selezione delle informazioni si sono sommati in modo da presentare gli eventi del 15 ottobre 2009 come un ordinario arresto sfociato nel ricovero di un detenuto affetto da pregresse patologie, tanto da sminuire ogni possibile responsabilità dei militari di stanza a Roma.
Le frasi chiave richiamate dai giudici vanno oltre la semplice critica alle lacune investigative: descrivono un vero e proprio progetto di sviamento, finalizzato a “ricondurre la responsabilità del decesso essenzialmente alle condizioni di Stefano Cucchi”. Colpisce, osservano i magistrati, la coerenza tra gli omissis dei rapporti interni e le informazioni fatte pervenire alle altre istituzioni, come se un copione unico dettasse i modi e i tempi del racconto. Tale convergenza, spiegano, non può essere il frutto di iniziative isolate, ma di una regia condivisa.
La ‘verità di comodo’ sulle condizioni di salute
La narrazione alternativa si reggeva su quattro pilastri: presunta epilessia, tossicodipendenza in atto, anoressia e addirittura sieropositività. I giudici ricordano che solo la magrezza dell’arrestato era un dato oggettivo, mentre gli altri elementi risultavano privi di riscontri o, come per l’HIV, smentiti subito dopo. Attribuire la morte a un quadro clinico preesistente significava spostare l’attenzione dalle percosse subite nella caserma di via Levi. Ogni riferimento alle lesioni veniva così diluito, se non cancellato, dietro l’immagine di un detenuto già destinato a un inevitabile epilogo.
Questo espediente, osserva la Corte, si rivelava “compatibile con quanto era già emerso” e, proprio per la sua verosimiglianza, rischiava di indirizzare investigatori e opinione pubblica verso cause naturali. L’operazione, proseguono i giudici, non si limitava a un’ipotesi alternativa: era la cornice narrativa ufficiale che veniva proposta a tribunali, stampa e familiari della vittima. In tale prospettiva persino il silenzio diventava uno strumento, perché lasciava crescere l’equivoco sull’ineluttabilità della morte e rendeva più arduo, per chi cercava risposte, mettere in discussione la versione dei militari.
La regia di Casarsa e le ‘linee guida’ operative
La figura del generale Casarsa emerge, nelle motivazioni, come centro di gravità dell’intera manovra. Sebbene la prescrizione abbia estinto il reato contestato, la Corte evidenzia che fu proprio l’allora comandante ad impartire “linee guida” sul lavoro informativo. Egli ammette di aver fissato criteri di sintesi per i rapporti interni fino al 30 ottobre, giorno dell’ultimo appunto oggetto d’indagine. L’effetto concreto di quelle indicazioni, per i magistrati, fu l’omologazione del racconto a vantaggio dell’Arma romana, con l’obiettivo di deviare ogni sospetto dai suoi appartenenti.
Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza, Casarsa non cercava la “mela marcia” ma promuoveva una versione dei fatti che evitasse di individuare responsabilità singole. In tale ottica, la richiesta di accertamenti veniva sostituita da relazioni rassicuranti, prive di elementi che potessero incriminare i carabinieri coinvolti nel fermo e nella custodia di Cucchi. Per i giudici d’appello la difesa istituzionale prese il sopravvento sull’interesse pubblico alla verità, generando un corto circuito che avrebbe poi alimentato anni di processi e dolore familiare.
Le responsabilità attribuite a Sabatino
Fra gli imputati rimasti condannati, Lorenzo Sabatino riveste un ruolo tutt’altro che marginale. Gli estensori della sentenza spiegano che la sua condotta si inserisce nella medesima strategia di protezione corporea dell’Arma: non un gesto isolato, dunque, ma un tassello funzionale a tenere lontani investigatori e opinione pubblica da chi, quella notte, aveva materialmente percosso Stefano. Gli atti falsificati e le omissioni che gli vengono ascritte, precisano i magistrati, scaturiscono dalla stessa matrice di convenienza contestata agli altri imputati coinvolti nel dossier.
Perché allora una pena inferiore rispetto a De Cianni? La Corte sottolinea che Sabatino, pur parte del disegno, avrebbe esercitato un potere decisionale più limitato. Ciò non riduce la gravità dei fatti, ma incide sulla loro dimensione. Il movente resta identico: salvaguardare l’immagine del corpo e, di riflesso, la propria carriera. In una pagina particolarmente severa, i giudici lamentano l’assenza di qualsiasi spinta etica a rompere il silenzio, benché le anomalie fossero sotto gli occhi di chiunque avesse consultato i fascicoli.
