Con l’avvicinarsi del 30 settembre, il concordato preventivo torna sotto i riflettori: un’opportunità biennale che affascina partite IVA e professionisti, ma che impone disciplina assoluta. Tra requisiti puntuali e cause d’esclusione pesanti, ogni dettaglio dell’adesione va analizzato con attenzione per evitare esiti negativi e irrevocabili.
Professionisti e nuove restrizioni a partire dal 2025
Il decreto correttivo n. 81/2025 ha modificato in profondità il panorama per gli autonomi che operano in forma associata. Dal periodo d’imposta 2025-2026, il titolare di reddito di lavoro autonomo non potrà scegliere il concordato se la società tra professionisti, l’associazione o lo studio cui partecipa decide di restarne fuori. Il legislatore ha imposto un vincolo di coerenza: o aderiscono tutti, oppure nessuno. La ratio è chiara: evitare che un singolo sfrutti i benefici del patto mentre l’ente rimane in un regime più flessibile e meno controllato. Rimane salvo il caso in cui, per l’attività esercitata dall’ente, non siano stati approvati gli ISA; in tal frangente il professionista può comunque avanzare la propria istanza.
Il vincolo opera anche in senso inverso: l’ente associativo non potrà accedere al concordato se, nello stesso biennio, tutti i soci che dichiarano personalmente redditi di lavoro autonomo non presentano la propria adesione individuale. Chi aveva già inviato la richiesta fra il 30 aprile e il 13 giugno 2025 – finestra aperta prima dell’entrata in vigore dell’intervento normativo – non subisce alcun contraccolpo: quelle opzioni restano efficaci. Dal 14 giugno in poi, invece, la coerenza di gruppo diventa imprescindibile e il mancato allineamento significa esclusione immediata.
Il patto fiscale e il valore della regolarità
Alla base di ogni domanda di ingresso resta la regolarità fiscale. Per il biennio 2025-2026, l’Agenzia delle Entrate alza il velo su un criterio che non ammette deroghe: debiti complessivi non superiori a 5.000 euro, comprensivi di imposte, sanzioni e interessi, o contributi ormai definitivi. Chi varca quella soglia vede svanire l’opportunità di fissare le imposte per due anni in un’unica soluzione concordata. Il limite vale per qualunque forma di esposizione verso l’Erario o verso gli enti previdenziali, purché la pretesa sia già certa e, soprattutto, definitiva.
Il blocco, tuttavia, non è granitico: il contribuente può rientrare nei parametri saldando in un’unica soluzione o chiedendo il rateizzo. L’importo pagato – anche parziale – deve essere sufficiente a far scendere il residuo sotto la soglia fatidica dei 5.000 euro. Questa chance di “pulizia” opera fino al giorno in cui si presenta l’istanza di adesione: solo allora l’amministrazione rileva la posizione debitoria. Per molti, si tratta di un ultimo miglio fondamentale: regolare i conti oggi per garantirsi certezza fiscale domani.
Quando la porta resta chiusa
Accanto ai requisiti d’accesso, esistono cause di esclusione che operano con la stessa forza di legge. La prima riguarda la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi: se in uno qualsiasi degli anni 2022, 2023 o 2024 l’obbligo non è stato adempiuto, l’adesione al concordato sfuma. Il patto non concede seconde possibilità a chi ha già disatteso un adempimento basilare come la dichiarazione annuale. L’esclusione scatta in automatico, senza possibilità di sanatoria postuma; la regolarizzazione tardiva non riapre le porte.
Altrettanto incisiva è la clausola che guarda ai reati tributari e di riciclaggio. Una condanna definitiva, pronunciata nei tre periodi d’imposta antecedenti, per riciclaggio, autoriciclaggio o impiego di proventi illeciti, spegne ogni velleità di accordo col Fisco. Il legislatore intende così blindare l’istituto da chi ha già violato gravemente la normativa fiscale o penale, mantenendo alta la soglia di affidabilità richiesta all’aderente.
Altre barriere: redditi esenti e operazioni straordinarie
Non meno rilevante è il filtro legato alla composizione del reddito. Se, nell’anno precedente l’ingresso nel concordato, oltre il 40 per cento del reddito complessivo deriva da componenti esenti, esclusi o non imponibili, la domanda viene respinta. La norma evita che il concordato diventi un rifugio per situazioni in cui la parte imponibile del reddito risulta troppo esigua rispetto al totale generato. Trasparenza e coerenza dell’imponibile restano pilastri di un accordo che vive di numeri certi e prevedibili.
Un ulteriore pacchetto di esclusioni guarda alle scelte fiscali o societarie operate nel 2025. Non possono partecipare le partite IVA in regime forfettario. Sono inoltre preclusi coloro che, nel corso dell’anno, effettuano fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda (restano irrilevanti i conferimenti di denaro o partecipazioni). Per gli enti di cui all’articolo 5 del TUIR, ogni ingresso di nuovi soci che aumenti il numero dei partecipanti determina l’uscita dal concordato, salvo l’ipotesi del subentro di eredi in seguito a un decesso. In sostanza, il legislatore blocca le operazioni che potrebbero alterare, in corso d’opera, la base imponibile su cui l’accordo si fonda.
