Despar Nord-Alperia, accordo di fornitura di energia green certificata
Coprirà il periodo compreso fra gennaio 2025 e dicembre 2031 per i punti vendita diretti, i poli logistici e le sedi aziendali.
Despar Nord prosegue nel suo continuo sviluppo di progetti e partnership indirizzati a implementare e qualificare sempre più i programmi di sostenibilità ambientale del marchio dell’Abete, che hanno permesso alla società di raggiungere diversi traguardi e aumentare in modo considerevole le certificazioni ambientali dei propri punti vendita, sedi direzionali e poli logistici, attraverso la pianificazione di un importante piano di investimenti green. Ultima in ordine di tempo di queste iniziative è la firma dell’accordo di fornitura in esclusiva fra Despar Nord e Alperia di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili, per il periodo compreso fra gennaio 2025 e dicembre 2031 per i punti vendita diretti, i poli logistici e le sedi aziendali.
L’accordo - spiega una nota congiunta - si basa su un cosiddetto 'Power Purchase Agreement' (Ppa), che assicura a lungo termine un approvvigionamento di energia rinnovabile, proveniente da impianti di produzione, a condizione economiche stabili nel tempo. Grazie al Ppa recentemente sottoscritto, nei prossimi sette anni a Despar Nord verrà fornita quindi energia verde certificata proveniente dalle centrali idroelettriche di Alperia situate in Alto Adige.
Una collaborazione pluriennale che soddisferà il totale del fabbisogno energetico dei siti aziendali esistenti di Despar Nord e che ha permesso all’azienda di elevare la quota di energia rinnovabile impiegata sino al 95,9%. Solo nel 2023 la quota di energia verde acquistata da Despar Nord ha permesso all’azienda dell’Abete di ottenere un risparmio del 64,3% delle emissioni.
Despar Nord si è dotata di un piano di investimenti di oltre 30 milioni di euro nell’ultimo decennio che ha permesso, sia nelle ristrutturazioni dei punti vendita che nelle nuove aperture, la dotazione di impianti fotovoltaici e pompe di calore ad alta efficienza in sostituzione delle caldaie a gas e altre soluzioni volte a ridurre in misura sempre maggiore l’impronta ambientale dell’azienda, come ad esempio l’introduzione nella rete di vendita di impianti di refrigerazione frigo ad alta efficienza e alimentati a CO2, che hanno permesso di diminuire negli anni le emissioni causate dal rilascio di gas refrigeranti.
“Un ulteriore tassello aggiunto al nostro percorso di sostenibilità ambientale - commenta Massimo Salviato, amministratore delegato di Despar Nord - che si associa al lavoro di continuo monitoraggio e valutazione dei progressi che l’azienda ha introdotto da tempo. Ci stiamo allineando sempre più, anche grazie a questa importante partnership, agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030, lavorando alacremente all’ampliamento e al perfezionamento della nostra strategia di crescita sostenibile e integrando nuove tecnologie utili al risparmio energetico e al controllo dei consumi. Uno stimolo in più per proseguire e accrescere il nostro impegno per la costruzione di un futuro inclusivo e sostenibile”.
"Da anni accompagniamo Despar Nord nel suo percorso verso la sostenibilità con la nostra energia verde - spiega Alessandro Randon, Ceo di Alperia Smart Services - Con l'accordo appena concluso Despar Nord ha voluto assicurarsi specificatamente energia rinnovabile prodotta nelle centrali idroelettriche di Alperia, quindi energia non solo green, ma anche certificata per la sua origine. Questo denota un'altissima attenzione verso l'ambiente. E non è tutto: non più di un anno fa, abbiamo sottoscritto con Despar Nord anche un accordo che consente a tutti i suoi dipendenti di poter aderire a un’offerta di energia verde vantaggiosa per le proprie case, promuovendo di fatto l'uso di energia pulita anche al di fuori del proprio perimetro aziendale. Ci auguriamo che queste scelte virtuose siano d'esempio per molte altre realtà".
Economia
E’ morto Ratan Tata, ha guidato gruppo per oltre 20...
L'imprenditore indiano aveva 86 anni
Ratan Tata, l'ex presidente del gruppo Tata, è morto all'età di 86 anni dopo una lunga malattia a Mumbai. Lo ha annunciato il colosso indiano. Nato il 28 dicembre 1937, Ratan Tata era il nipote di Jamshedji Tata, fondatore del gruppo. Dopo essersi laureato come architetto all'Università Cornell, negli Stati Uniti, ha iniziato a lavorare nel gruppo nel 1962. Ratan Tata è stato il presidente del conglomerato indiano per oltre 20 anni, dal 1991 al 2012.
Il primo ministro Narendra Modi, in un post su 'X', ha reso omaggio a Ratan Tata, ricordando un "imprenditore visionario, un'anima compassionevole, un essere umano straordinario": "Ha fornito una guida stabile a una delle più antiche e prestigiose case d'affari indiane. Allo stesso tempo, il suo contributo è andato ben oltre i suoi uffici. Si è fatto apprezzare da molte persone grazie alla sua umiltà, alla sua gentilezza e al suo impegno costante per rendere migliore la nostra società".
Economia
Ddl Lavoro, dalle dimissioni volontarie allo smart working:...
Via libera della Camera al provvedimento che ora passa al Senato
Quello del Ddl Lavoro che ha ricevuto il primo via libera della Camera (e ora è atteso al Senato) è un testo che definisce alcuni ambiti delicati, e che secondo le opposizioni aumenta la precarietà e riapre alla prassi delle dimissioni in bianco. In realtà, come ha ribadito la ministra del Lavoro Marina Calderone, non c'è nessuna 'politica di precarizzazione del lavoro' anche se sulle 'dimissioni in bianco' sono aggiornate le disposizioni in materia di licenziamenti definite nel Jobs Act del governo Renzi. Ecco alcune delle principali misure.
Dimissioni volontarie
Nell'articolo 19 si considera un rapporto di lavoro rescisso per 'colpa' del lavoratore se questo si assenta ingiustificatamentre per un periodo superiore al termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsioni contrattuali, per un periodo superiore a quindici giorni. In questo caso dunque si parla non più di licenziamento, che permette di accedere alla Naspi, ma di dimissioni volontarie, che non prevedono l'indennità.
Contratti di somministrazione
Nell'articolo 5, invece si semplificano le normative sul tema di somministrazione escludendo dal calcolo del 'tetto' del 30% per i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato i casi che riguardano lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni). Eliminati inoltre dal calcolo quei casi di contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore a tempo indeterminato. Le aziende potranno inoltre utilizzare le risorse di Formatemp destinate ai contratti a tempo indeterminato anche per la formazione dei dipendenti con contratto a tempo determinato.
Lavoro stagionale
Il testo dell'articolo 11 chiarisce come oltre a quelle definite da un Dpr del 1963 "rientrano nelle attività stagionali...le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro".
Cassa integrazione
Nell'articolo 10 poi si 'apre' alla possibilità di lavorare sempre durante la cassa integrazione. Infatti chi svolge attività di lavoro subordinato, o autonoma, durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi (si decade dal diritto al trattamento di Cig se non si da preventiva comunicazione all’Inps).
Periodo di prova
L'articolo 13 stabilisce che la durata del periodo di prova nei contratti a termine è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
Smart working
In tema di 'lavoro agile' l'articolo 14 chiarisce che la comunicazione del datore di lavoro va fatta in via telematica al ministero del Lavoro, "entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile".
Contratti ibridi
Un emendamento approvato dall'assemblea prevede poi un contratto ibrido a causa mista, con la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.
Scuola lavoro
Con gli articoli 16 e 18 si estendono a tutte le tipologie di apprendistato le risorse destinate ogni anno al solo apprendistato professionalizzante. E’ prevista inoltre la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale. Un altro obiettivo è poi quello di rendere sempre più di qualità l’esperienza degli studenti in percorsi 'on the job'.
Conciliazioni telematiche
L'articolo 20 introduce una semplificazione per la conciliazione in materia di lavoro puntando a semplificazione e riduzione dei costi a parità di affidabilità. Questi procedimenti potranno infatti svolgersi in modalità telematica mediante collegamenti audiovisivi.
Economia
Case fantasma e revisione catasto dopo Superbonus, ecco le...
Dopo le parole di Giorgetti sulla Manovra, ipotesi di aumento delle rendite catastali: chi dovrebbe pagare?
Caccia alle case fantasma con la Manovra ma soprattutto una revisione delle rendite catastali per chi ha usufruito del Superbonus con possibili effetti 'pesanti' in caso di abitazione non principale. Molti proprietari di immobili (e sono quasi 500 mila quelli che hanno goduto dei benefici del bonus) sono in allarme dopo le parole in Parlamento del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. A spaventare è soprattutto l'intervento annunciato sul Catasto, anche se in realtà di questo si parlava già nella Manovra 2024 e comunque - proprio per i lavori di miglioramento 'pagati' dal Superbonus - esiste già la possibilità per i proprietari di immobili di ricevere dall'Agenzia delle Entrate una richiesta di informazioni sull' 'upgrade' dell'abitazione con conseguente rialzo di categoria.
D'altronde, già oggi dopo ogni ristrutturazione le variazioni catastali vanno comunicate dal direttore dei lavori che - entro 30 giorni dal termine dei lavori - deve depositare in Comune prova dell’avvenuta presentazione della variazione catastale o una dichiarazione che attesti come gli interventi non hanno modificato il classamento.
Per capire il senso bisogna tenere conto che gli immobili sono suddivisi in gruppi, categorie e classi. Le abitazioni appartengono al gruppo A e sono ripartite in 10 categorie (da A/1 ad A/9 più la A/11 mentre la A/10 contraddistingue gli uffici): inoltre in ogni categoria sono previste una o più classi. Più alta la categoria, più di pregio è l'immobile.
Quanto può aumentare la rendita catastale
Basandosi su classe e categoria, e considerando il numero di vani catastali e la posizione (le abitazioni al centro ovviamente 'valgono' di più) viene definita la rendita presunta dell'immobile. Secondo alcune simulazioni - necessariamente generiche, i dati esatti variano di città in città - con un aumento di classe la rendita può salire fra il 17 e il 18%, con due si va dal 37 al 38%.
Prima o seconda casa, quanto si paga?
Ma all'atto pratico cosa significa? Molto dipende se si tratta di una abitazione principale o di seconda casa. Nel primo caso non c'è aggravio, dal momento che non si paga l'Imu: unica 'ripercussione' dell'aumento della rendita è un incremento del dato Isee e del reddito lordo ai fini Irpef.
Se invece si tratta di seconda casa l'incremento della tassazione annua è in percentuale dell'aumento della rendita. Quindi se una piccola abitazione - utilizzata come seconda casa - oggi paga 1000 euro l'anno di Imu, con una revisione di una classe può vedere l'esborso salire a 1170 (+17%) oppure a 1370 (+37%) nel caso di due classi.
L'aumento della rendita poi va a incidere anche sull’imposta di registro che deve pagare chi compra casa , rendendo quindi l'esborso finale più 'pesante'.
Non è detto comunque che gli interventi effettuati con il superbonus oggi comportino una variazione 'automatica' della rendita. Questa va aggiornata se si incrementa il numero di vani, la volumetria o se il valore dell’immobile è aumentato di almeno il 15%. Ed è proprio questo ultimo caso che può essere 'toccato' dagli interventi del Superbonus, ad esempio migliorando l'efficienza energetica dell'immobile.